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Riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera

Symbolfoto Ehescheidung

Symbolfoto Ehescheidung, © MAXPPP

15.02.2018 - Articolo

Riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera

Secondo i principi del diritto pubblico ed internazionale, sentenze ed altri atti sovrani paragonabili hanno una validità giuridica immediata solo nello Stato dove essi sono stati pronunciati. Ogni Stato decide liberamente se e a quali condizioni riconoscere un atto sovrano pronunciato in un altro Stato, a meno che non esistano delle disposizioni particolari dovute ad accordi bilaterali. In un primo momento anche lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio è valido solo nello Stato in cui esso è stato pronunciato. In Germania un vincolo matrimoniale è pertanto considerato tuttora esistente anche se all’estero è già stata pronunciata una sentenza di divorzio. Ciò significa che negli atti di stato civile o nei registri anagrafici tedeschi lo stato civile degli interessati risulterà “coniugato” finché non avviene il riconoscimento della sentenza straniera in Germania. Fino a questo momento nessuno degli interessati può contrarre nuovamente matrimonio.

Solo quando l’autorità giudiziaria tedesca competente avrà riconosciuto la sentenza di divorzio straniera il divorzio diventerà valido anche in Germania.


Riconoscimento di una sentenza di divorzio italiana secondo il diritto tedesco

1) Sentenze di divorzio pronunciate prima dell'01.03.2001

Le sentenze di divorzio pronunciate in Italia prima dell'01.03.2001 devono essere riconosciute dall'amministrazione giudiziaria competente in Germania, su richiesta dell'interessato, affinché le medesime abbiano validità anche secondo il diritto tedesco.

Ulteriori informazioni ed il modulo di richiesta -in lingua tedesca- sono reperibili qui


2) Sentenze di divorzio pronunciate dopo l'01.03.2001 risp. dopo l'01.03.2005

All'interno dell'UE vale la disposizione (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativa alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ("Bruxelles II-VO") – Gazzetta delle Comunità Europee 2003 n. L 338 pag. 1 segg., reperibile sul sito http://eur-lex.europa.eu

Secondo la disposizione di cui sopra, le decisioni in materia matrimoniale (es.: sentenza di divorzio), pronunciate dopo l'01.03.2001 risp. dopo l'01.03.2005 in uno Stato UE (ad eccezione della Danimarca), quindi ad esempio in Italia, vengono riconosciute negli altri Stati membri senza la necessità di altre formalità burocratiche. I documeni attestanti l'avvenuto divorzio sono il certificato di cui all’art. 33 della disposizione CE n. 1347/2000 (sentenza di divorzio dopo l'01.03.2001) o, rispettivamente, di cui all’art. 39 della disposizione CE n. 2201/2003 (sentenza di divorzio dopo l'01.03.2005), i quali vengono rilasciati dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza. Tali certificati non necessitano di alcuna traduzione. In questo caso è irrilevante la cittadinanza dei coniugi. Anche l’annotazione negli appositi registri di stato civile non è più sottoposta ad un procedimento particolare se la decisione è diventata definitiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata. Come già anticipato, non occorre quindi un procedimento particolare di riconoscimento. Il riconoscimento viene negato solo in presenza di gravi vizi di forma o in caso di incompatibilità con l’ordine pubblico tedesco (§ 328 primo comma n. 4 codice di procedura civile Tedesco).

Tuttavia, nel caso in cui vi fosse un interesse particolare, la disposizione UE non esclude la possibilità di chiedere una verifica circa la decisione sul riconoscimento o meno della sentenza.

Un facsimile del certificato in materia matrimoniale di cui all’art. 39 della disposizione CE n. 2201/2003 è reperibile alla fine di questa pagina web.


3) Sentenze di divorzio in Italia in via stragiudiziale dal 12.12.2014 (convenzione di negoziazione assistita)

In data 12.12.2014, in Italia sono state introdotte due nuove misure di degiurisdizionalizzazione per le sentenze di separazione e di divorzio (Decreto Legge n. 132 del 12.09.2014). Al fine di separazione o scioglimento del matrimonio, i coniugi possono ora scegliere di seguire una procedura di negoziazione assistita esclusivamente dai rispettivi avvocati, senza dover necessariamente dare inizio ad un procedimento giudiziale.

In data 15.11.2022, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il Regolamento di Bruxelles IIa comprende anche i divorzi stragiudiziali, cosiddetti “divorzi privati”, e che questi vengono quindi regolarmente riconosciuti dagli Uffici Anagrafe e dalle altre autorità degli altri Stati membri, senza necessità di alcun processo giudiziario preliminare.

Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea specifica nella sua giurisprudenza che il regolamento Bruxelles IIa ha validità solo per divorzi pronunciati da un Tribunale statale, da un'autorità pubblica o sotto il loro controllo, ciò esclude, pertanto, i divorzi puramente privati. In Italia, gli ufficiali di Stato Civile agiscono “come autorità statutaria” in caso di divorzio consensuale. Esaminano l'accordo di divorzio redatto dai coniugi ed assicurano che i coniugi siano consenzienti, ossia che entrambi acconsentano volontariamente e con cognizione di causa. Tuttavia, ciò non include la divisione dei beni o l'affidamento dei figli minorenni.


Se avete bisogno di ulteriori informazioni, contattateci telefonicamente o utiluzzate il modulo di contatto.


Certificato di cui all’art. 39 della disposizione CE n. 2201/2003 (sentenza di divorzio dopo il 01.03.2005)

Deutsch:

Bescheinigung über die Scheidung nach Art. 39 der EU-VO 2201/2003 (Scheidung ab 01.03.2005)

Italiano:

Certificato di cui all’art. 39 della disposizione CE n. 2201/2003 (sentenza di divorzio dopo il 01.03.2005)


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