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Autoveicoli

Scheinwerfer eines grünen Autos, © colourbox
ATTENZIONE! Problematica con autovetture in Italia
ATTENZIONE! Novità per il Codice della Strada in Italia (Art. 93-bis):
- I veicoli con immatricolazione straniera non possono circolare in Italia se il proprietario è residente in Italia. I veicoli devono essere reimmatricolati in Italia entro 90 giorni presso l'Ufficio di Motorizzazione Civile di competenza per il Comune italiano di residenza.
- Un veicolo può essere condotto da una persona terza (non titolare del veicolo con residenza in Italia) solo se in possesso di apposita autorizzazione, che deve essere redatta dal titolare del veicolo e deve contenere la durata di validità (max. 30 giorni). Qualora il veicolo venisse utilizzato per un periodo superiore di 30 giorni, sarà necessaria una relativa registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico – PRA.
- Anche i frontalieri con residenza in Italia devono reimmatricolare il veicolo. Per queste categorie esistono delle eccezioni. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di rivolgersi all'Ufficio di Motorizzazione Civile di competenza.
In caso di mancato rispetto delle norme summenzionate sono previste alte sanzioni pecuniarie ed il sequestro dell'autovettura.
Informazioni generali
Per condurre un veicolo in Italia è necessario portare con sé quanto segue: patente di guida, carta di circolazione (Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I), documento d'identità e certificato relativo all'assicurazione. Per la circolazione su autostrade e strade extraurbane è obbligo di legge il possesso del giubbotto catarifrangente e l'accensione dei fanali anche di giorno.
In caso di trasferimento in Italia, gli autoveicoli devono essere reimmatricolati entro 90 giorni presso la Motorizzazione Civile di competenza. Durante la procedura di reimmatricolazione, le targhe automobilistiche tedesche ed i relativi documenti di circolazione vengono solitamente ritirati e distrutti. Dato che l'avvenuta reimmatricolazione del veicolo non viene automaticamente comunicata alle Autorità tedesche, si consiglia di darne notizia personalmente alla Motorizzazione Civile tedesca. Dopo la reimmatricolazione, il tagliandino dell'assicurazione ed il bollino relativo al controllo delle emissioni devono essere apposti sul parabrezza, affinché siano ben visibili dall'esterno. Per le pratica di reimmatricolazione, le agenzie dell'Automobile Club d’Italia (ACI) offrono servizi di assistenza a pagamento (www.aci.it).
Smarrimento/furto di targhe tedesche e/o di documenti di circolazione
In caso di smarrimento/furto di targhe automobilistiche tedesche e/o di documenti di circolazione, deve essere presentata una relativa denuncia presso la Polizia italiana. Successivamente sarà possibile richiedere il duplicato delle targhe/dei documenti di circolazione direttamente in Germania.
Radiazione di autoveicoli trasferiti all'estero
1. Informazioni generali
A causa dell'attuazione della direttiva EU 1999/37/CE del Consiglio del 29.04.1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, dall'01.10.2005 anche le disposizioni della legge tedesca sulle immatricolazioni (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO) ha subito delle modifiche per ciò che concerne la radiazione di autoveicoli.
Dall'01.10.2005, per tutte le nuove immatricolazioni e per qualunque modifica da apportare sui documenti di circolazione, vengono rilasciati nuovi documenti di circolazione denominati "Zulassungsbescheinigung Teil I" (precedentemente "Fahrzeugschein") e "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief"). I precedenti documenti di circolazione ("Fahrzeugschein" e "Fahrzeugbrief") mantengono comunque la loro validità e non devono essere necessariamente sostituiti con quelli nuovi.
Seondo l'art. 27 comma 1 della legge tedesca sulle immatricolazioni (StVZO), devono essere corrispondenti ed aggiornati. L'obbligo di comunicare qualunque variazione dei medesimi coinvolge egualmente sia acquirente che venditore. Pertanto, una volta ceduto il veicolo a terzi, è indispensabile che il veicolo venga reimmatricolato presso la Motorizzazione Civile tedesca di competenza. Nel caso in cui il veicolo dovesse essere trasferito all'estero, sarà necessario richiedere il rilascio di relative targhe per esportazione all'estero (Ausfuhrkennzeichen).
La richiesta di radiazione di un autoveicolo dal pubblico registro automobilistico in Germania può essere presentata anche presso l'Ambasciata a Roma. Non esiste un diritto giuridico all'accoglimento di tale richiesta.
2. Informazioni sulla procedura da parte delle Motorizzazioni Civili tedesche
Fino al 30.09.2005, ad avvenuta radiazione (provvisoria o definitiva) di un autoveicolo, le Motorizzazioni Civili tedesche rilasciavano un relativo certificato di avvenuta radiazione. La modalità di rilascio di tale certificato (es. stampato a computer oppure copia trascritta) non erano regolamentate.
Dall'01.10.2005, le Motorizzazioni Civili tedesche non rilasciano più alcun certificato di avvenuta radiazione.
Dall'01.10.2005, l'avvenuta radiazione (provvisoria o definitiva) di un autoveicolo viene iscritta sulla "Zulassungsbescheinigung Teil I" (precedentemente "Fahrzeugschein"). Ad avvenuta radiazione del mezzo, sia la "Zulassungsbescheinigung Teil I" che la "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief") vengono restituite al titolare. Sulla "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief") non viene apportata alcuna annotazione.
Fino al 30.09.2005, l'avvenuta radiazione di un autoveicolo veniva annotata sia sul "Fahrzeugbrief" che sul "Fahrzeugschein". Entrambi i documenti venivano restituiti al titolare.
3. Procedura presso le Rappresentanze tedesche
La radiazione di un autoveicolo dal pubblico registro automobilistico in Germania può essere richiesta prima oppure dopo l'avvenuta reimmatrciolazione del mezzo in Italia. Tale richiesta può essere presentata personalmente previo appuntamento online presso l'Ambasciata di Roma o il Consolato Generale di Milano (sistema di assegnazione degli appuntamenti)
I seguenti documenti sono necessari:
a) Radiazione dell'autoveicolo prima dell'avvenuta reimmatricolazione in Italia:
- entrambe le targhe automobilistiche in originale
- documenti di circolazione in originale ("Fahrzeugschein" e "Fahrzeugbrief" oppure "Zulassungsbescheinigung Teil I" e "Zulassungsbescheinigung Teil II")
- copia del documento d'identità valido
- Modulo di richiesta compilato (Richiesta per la radiazione di un'autovettura in Germania)
- Costi: Euro 34,10
Le targhe automobilistiche tedesche verranno distrutte presso le Rappresentanze tedesche. I documenti di circolazione tedeschi verranno invalidati e restituiti al titolare (personalmente o per posta) correlati da una dichiarazione consolare bilingue. Contemporaneamente verranno relativamente informati sia la Motorizzazione Civile tedesca di competenza sia il Ministero Federale Centrale dei Trasporti tedesco (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA), con preghiera di provvedere alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico in Germania.
b) Radiazione dell'autoveicolo dopo l'avvenuta reimmatricolazione in Italia:
- copia della nuova carta di circolazione italiana (anche se provvisoria)
- copia della dichiarazione redatta dalla Motorizzazione Civile italiana in cui si conferma l'avvenuta reimmatricolazione del mezzo e l'avvenuto ritiro/distruzione delle targhe e dei documenti di circolazione tedeschi
- copia del documento d'identità valido
- Modulo di richiesta compilato (Richiesta per la radiazione di un'autovettura in Germania)
- Costi: gratuito
Anche in quest'ultimo caso, la Motorizzazione Civile tedesca verrà relativamente informata, con preghiera di provvedere alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico in Germania.
4. Informazioni dal Pubblico Registro Automobilistico tedesco (Zentrales Fahrzeugregister - ZFZR)
Il Ministero Federale Centrale dei Trasporti tedesco (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA) di Flensburg, sulla base di requisiti particolari, può rilasciare informazioni dal Pubblico Registro Automobilistico a titolari di autoveicoli, che intendono reimmatricolare il proprio mezzo all'estero:
Il titolare del mezzo deve rivolgersi per iscritto -in lingua tedesca o inglese- al seguente indirizzo
Kraftfahrt-Bundesamt Sachgebiet 223 24932 Flensburg (Fax: 0049 461 3162800) |
Alla lettera o al fax deve essere allegata una comunicazione ufficiale della Motorizzazione Civile italiana, dalla quale risulti il relativo indirizzo completo, il nome del funzionario di competenza ed il numero di targa automobilistica e che specifichi che l'informazione è necessaria per espletare la pratica di reimmatricolazione del veicolo in Italia. Nel caso in cui tale comunicazione della Motorizzazione Civile italiana non fosse redatta in lingua tedesca o inglese, sarà necessario allegare anche un'inerente traduzione asseverata.
Il KBA comunicherà successivamente al titolare dell'autoveicolo i costi per tale informazione (attualmente pari ad Euro 10,20), nonché il numero di conto corrente ed il numero di pratica da riportare per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Ad avvenuto pagamento, l'informazione richiesta verrà inviata dal KBA direttamente alla Motorizzazione Civile italiana.