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Responsabilità genitoriale

Von links nach rechts Mutter, Kind, Vater und ein weiteres Kind

Fröhliche Familie zu Hause, © Colourbox

15.02.2018 - Articolo

La Repubblica Federale di Germania e l'Italia sono Stati firmatari della convenzione dell'Aia sulle misure di protezione dei minori (convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 19 ottobre 1996, entrata in vigore in Germania in data 01.01.2011, in Italia in data 01.01.2016).

Secondo l'art. 16 comma 1, 2 della suddetta convenzione, si dispone l'attribuzione o l'annullamento della responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato in cui il minore ha residenza abituale.

La responsabilità genitoriale applicabile è quindi regolata secondo la legge del Paese di abituale residenza del minore. Dal punto di vista del diritto tedesco, tale principio vale indipendentemente dal fatto che il minore abbia residenza abituale in uno Stato firmatario o non firmatario della convenzione summenzionata (cosiddetta loi uniforme, art. 20 della convenzione sulle misure di protezione dei minori).

Responsabilità genitoriale nei confronti di minori con residenza abituale in Italia (nascita del bambino in Italia)

In caso di abituale residenza del bambino in Italia deve essere applicata la responsabilità genitoriale prevista dal diritto italiano. Quest'ultima ha validità anche secondo il diritto tedesco.

Secondo il diritto italiano (art. 315 ff del codice civile) entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in comune. Non viene fatta alcuna differenza fra i figli nati durante o al di fuori di un'unione matrimoniale.

Responsabilità genitoriale nei confronti di minori con residenza abituale in Germania (nascita del bambino in Germania)

In caso di abituale residenza del bambino in Germania deve essere applicata la responsabilità genitoriale prevista dal diritto tedesco.

Se, al momento della nascita del bambino in Germania, i genitori sono coniugati fra loro, secondo il diritto tedesco, ambedue i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in comune (§§ 1626 ff BGB).

La responsabilità genitoriale nei confronti di un bambino nato in Germania ed i cui genitori non sono coniugati fra loro viene solitamente esercitata esclusivamente dalla madre.

I genitori non coniugati possono rendere una dichiarazione concordata, al fine di esercitare entrambi la responsabilità genitoriale nei coinfronti del figlio (§ 1626 a BGB). Anche in mancanza di una comune responsabilità genitoriale, il bambino ha comunque diritto alla frequentazione di entrambi i genitori. Durante la crescita, se si dovesse rendere necessario, potrebbereo essere incluse altre persone alla frequentazione del minore.

Si fa presente che una dichiarazione concordata relativa alla comune responsabilità genitoriale da parte di genitori non coniugati avrà valore, secondo il diritto tedesco, solo ed esclusivamente nel caso in cui, al momento della resa di tale dichiarazione, il minore abbia residenza abituale in Germania.

In caso di residenza abituale in Italia del bambino oppure di trasferimento della residenza abituale del bambino dall'Italia alla Germania non è necessaria alcuna dichiarazione sulla responsabilità genitoriale.

Trasferimento della residenza abituale del minore

La responsabilità genitoriale, applicata secondo la legge dello Stato in cui il minore ha residenza abituale, continua ad essere applicata anche in caso di trasferimento dell'abituale residenza del bambino in un altro Stato, come previsto dall'art. 16 della predetta convenzione dell'Aia. Si impedisce, pertanto, che il diritto in materia di responsabilità genitoriale applicato inizialmente possa venir perduto anche se la residenza abituale del bambino venisse trasferita altrove.

Se il diritto del nuovo Stato di residenza del bambino prevede che la responsabilità genitoriale venga esercitata da un'ulteriore persona, quest'ultima persona verrà aggiunta in qualità di ulteriore responsabile del minore, come previsto dall'art. 16 comma 4 della convenzione summenzionata.

In sostanza, se i genitori non coniugati di un bambino con residenza in Italia esercitano in comune la responsabilità genitoriale, come previsto dal diritto italiano, il padre continuerà ad esercitare tale responsabilità genitoriale anche nel caso in cui il bambino si trasferisse in Germania. Per casi come questo, non deve essere resa alcuna ulteriore dichiarazione precauzionale.

In caso di trasferimento di residenza di un bambino, nato al di fuori dell'unione matrimoniale, dalla Germania all'Italia, il padre verrà aggiunto in qualità di ulteriore responsabile del minore, anche se fino a quel momento non è mai stata resa alcuna dichiarazione secondo il diritto tedesco (art. 16 comma 4 della convenzione dell'Aia in questione).

Convenzione dell'Aia sulle misure di protezione dei minori

Ulteriori informazioni

Conflitti internazionali sulla responsabilità genitoriale / Sottrazione di minori



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