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Autoveicoli

Scheinwerfer eines grünen Autos

Scheinwerfer eines grünen Autos, © colourbox

Articolo

ATTENZIONE! Problematica con autovetture in Italia

ATTENZIONE! Novità per il Codice della Strada in Italia (Art. 93-bis):

  • I veicoli con immatricolazione straniera non possono circolare in Italia se il proprietario è residente (residenza anagrafica) in Italia. I veicoli devono essere reimmatricolati in Italia entro 90 giorni presso l'Ufficio di Motorizzazione Civile di competenza per il Comune italiano di residenza.
  • Un veicolo può essere condotto da una persona terza (non titolare del veicolo con residenza anagrafica in Italia) solo se in possesso di apposita autorizzazione, che deve essere redatta dal titolare del veicolo e deve contenere la durata di validità (max. 30 giorni). Qualora il veicolo venisse utilizzato per un periodo superiore di 30 giorni, sarà necessaria una relativa registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico – PRA.
  • Anche i frontalieri con residenza in Italia devono reimmatricolare il veicolo. Per queste categorie esistono delle eccezioni. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di rivolgersi all'Ufficio di Motorizzazione Civile di competenza.

In caso di mancato rispetto delle norme summenzionate sono previste alte sanzioni pecuniarie ed il sequestro dell'autovettura.


Informazioni generali

Per condurre un veicolo in Italia è necessario portare con sé quanto segue: patente di guida, carta di circolazione (Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I), documento d'identità e certificato relativo all'assicurazione. Per la circolazione su autostrade e strade extraurbane è obbligo di legge il possesso del giubbotto catarifrangente e l'accensione dei fanali anche di giorno.

In caso di trasferimento in Italia, gli autoveicoli devono essere reimmatricolati entro 90 giorni presso la Motorizzazione Civile di competenza. Durante la procedura di reimmatricolazione, le targhe automobilistiche tedesche ed i relativi documenti di circolazione vengono solitamente ritirati e distrutti. Dato che l'avvenuta reimmatricolazione del veicolo non viene automaticamente comunicata alle Autorità tedesche, si consiglia di darne notizia personalmente alla Motorizzazione Civile tedesca. Dopo la reimmatricolazione, il tagliandino dell'assicurazione ed il bollino relativo al controllo delle emissioni devono essere apposti sul parabrezza, affinché siano ben visibili dall'esterno. Per le pratiche di reimmatricolazione, le agenzie dell'Automobile Club d’Italia (ACI) offrono servizi di assistenza a pagamento (www.aci.it).

Smarrimento/furto di targhe tedesche e/o di documenti di circolazione

In caso di smarrimento/furto di targhe automobilistiche tedesche e/o di documenti di circolazione, deve essere presentata una relativa denuncia presso la Polizia italiana. Successivamente sarà possibile richiedere il duplicato delle targhe/dei documenti di circolazione direttamente in Germania.

Radiazione di autoveicoli trasferiti all'estero

1. Informazioni generali

A causa dell'attuazione della direttiva EU 1999/37/CE del Consiglio del 29.04.1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, dall'01.10.2005 anche le disposizioni della legge tedesca sulle immatricolazioni (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO) ha subito delle modifiche per ciò che concerne la radiazione di autoveicoli.

Dall'01.10.2005, per tutte le nuove immatricolazioni e per qualunque modifica da apportare sui documenti di circolazione, vengono rilasciati nuovi documenti di circolazione denominati "Zulassungsbescheinigung Teil I" (precedentemente "Fahrzeugschein") e "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief"). I precedenti documenti di circolazione ("Fahrzeugschein" e "Fahrzeugbrief") mantengono comunque la loro validità e non devono essere necessariamente sostituiti con quelli nuovi.

Seondo l'art. 27 comma 1 della legge tedesca sulle immatricolazioni (StVZO), devono essere corrispondenti ed aggiornati. L'obbligo di comunicare qualunque variazione dei medesimi coinvolge egualmente sia acquirente che venditore. Pertanto, una volta ceduto il veicolo a terzi, è indispensabile che il veicolo venga reimmatricolato presso la Motorizzazione Civile tedesca di competenza. Nel caso in cui il veicolo dovesse essere trasferito all'estero, sarà necessario richiedere il rilascio di relative targhe per esportazione all'estero (Ausfuhrkennzeichen).

SI PREGA DI NOTARE che non è più possibile richiedere la radiazione di un autoveicolo dal pubblico registro automobilistico in Germania presso l'Ambasciata a Roma o il Consolato Generale di Milano. Si rimanda alla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

2. Informazioni sulla procedura da parte delle Motorizzazioni Civili tedesche

Fino al 30.09.2005, ad avvenuta radiazione (provvisoria o definitiva) di un autoveicolo, le Motorizzazioni Civili tedesche rilasciavano un relativo certificato di avvenuta radiazione. La modalità di rilascio di tale certificato (es. stampato a computer oppure copia trascritta) non erano regolamentate.

Dall'01.10.2005, le Motorizzazioni Civili tedesche non rilasciano più alcun certificato di avvenuta radiazione.

Dall'01.10.2005, l'avvenuta radiazione (provvisoria o definitiva) di un autoveicolo viene iscritta sulla "Zulassungsbescheinigung Teil I" (precedentemente "Fahrzeugschein"). Ad avvenuta radiazione del mezzo, sia la "Zulassungsbescheinigung Teil I" che la "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief") vengono restituite al titolare. Sulla "Zulassungsbescheinigung Teil II" (precedentemente "Fahrzeugbrief") non viene apportata alcuna annotazione.

Fino al 30.09.2005, l'avvenuta radiazione di un autoveicolo veniva annotata sia sul "Fahrzeugbrief" che sul "Fahrzeugschein". Entrambi i documenti venivano restituiti al titolare.

3. Informazioni dal Pubblico Registro Automobilistico tedesco (Zentrales Fahrzeugregister - ZFZR)

Il Ministero Federale Centrale dei Trasporti tedesco (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA) di Flensburg, sulla base di requisiti particolari, può rilasciare informazioni dal Pubblico Registro Automobilistico a titolari di autoveicoli, che intendono reimmatricolare il proprio mezzo all'estero:

Il titolare del mezzo deve rivolgersi per iscritto -in lingua tedesca o inglese- al seguente indirizzo

Kraftfahrt-Bundesamt

Sachgebiet 223

24932 Flensburg

(Fax: 0049 461 3162800)

Alla lettera o al fax deve essere allegata una comunicazione ufficiale della Motorizzazione Civile italiana, dalla quale risulti il relativo indirizzo completo, il nome del funzionario di competenza ed il numero di targa automobilistica e che specifichi che l'informazione è necessaria per espletare la pratica di reimmatricolazione del veicolo in Italia. Nel caso in cui tale comunicazione della Motorizzazione Civile italiana non fosse redatta in lingua tedesca o inglese, sarà necessario allegare anche un'inerente traduzione asseverata.

Il KBA comunicherà successivamente al titolare dell'autoveicolo i costi per tale informazione (attualmente pari ad Euro 10,20), nonché il numero di conto corrente ed il numero di pratica da riportare per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

Ad avvenuto pagamento, l'informazione richiesta verrà inviata dal KBA direttamente alla Motorizzazione Civile italiana.


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