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Cittadinanza

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

Artikel

La legislazione tedesca in materia di cittadinanza

Avviso

Il 27.06.2024 è entrata in vigore la legge sulla modernizzazione della cittadinanza tedesca (Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz - StARModG). Le modifiche alla legge sulla cittadinanza tedesca (Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG) hanno anche i seguenti effetti diretti sulle persone residenti all'estero:

A partire dal 27.06.2024, i cittadini tedeschi possono acquisire una cittadinanza straniera senza perdere la cittadinanza tedesca originaria. Questo vale per tutte le cittadinanze del mondo. Non è quindi più necessaria alcuna autorizzazione al mantenimento della propria cittadinanza originaria.

I bambini nati in Germania da genitori stranieri acquisiscono la cittadinanza tedesca se almeno uno dei genitori vive legalmente in Germania da più di cinque anni (finora erano otto anni) ed ha un diritto di soggiorno permanente. I figli possono mantenere la cittadinanza dei genitori. Non sussiste più la regola dell'opzione per una cittadinanza o l'altra.

Con la riforma della legge sulla cittadinanza si consente in Germania di avere più cittadinanze. L'acquisizione della cittadinanza tedesca mediante naturalizzazione non prevede più le disposizioni applicate in precedenza. D'ora in avanti, quindi, il processo di naturalizzazione sarà possibile generalmente dopo cinque anni di soggiorno in Germania, invece di otto anni come disposto finora. La legge non contiene disposizioni ad effetto retroattivo per procedimenti di naturalizzazione iniziati prima del 27.06.2024. Per questi casi valgono quindi le precedenti disposizioni in materia di naturalizzazione.

Altre informazioni attuali relative alla modernizzazione della legge sulla cittadinanza tedesca sono reperibili sulle pagine internet del Ministero Federale Tedesco d'Amministrazione (Bundesverwaltungsamt)

BVA - Staatsangehörigkeit - Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten (bund.de)

e del Ministero Federale Tedesco degli Affari Interni (Bundesministerium des Innern und für Heimat)

BMI - Presse - Neues Staatsangehörigkeitsrecht tritt in Kraft: Einbürgerungen schneller möglich, Voraussetzungen aber strenger (bund.de)

Acquisizione della cittadinanza tedesca 

La disciplina tedesca in materia di cittadinanza fa capo generalmente al principio di discendenza (ordinamento giuridico dello ius sanguinis), che prevede, di regola, l'acquisizione della cittadinanza tedesca per discendenza da almeno un genitore tedesco, senza tener conto del luogo di nascita (§ 4 Abs. 1 StAG).

Nuovo regolamento a partire dall'01.01.2000

In caso di nascita all'estero, la cittadinanza tedesca non viene più acquisita se il rispettivo genitore tedesco è nato all'estero dopo il 21.12.1999, se ha la propria residenza all'estero e se il figlio acquisisce automaticamente la cittadinanza (straniera) dell'altro genitore o la cittadinanza del Paese in cui è nato.

Eccezione:

Un genitore denuncia la nascita del figlio entro un anno presso la Rappresentanza Diplomatica estera di competenza oppure presso l'Ufficio di Stato Civile di competenza in Germania. Il figlio non può essere o divenire apolide.

Queste regole diventano quindi applicabili quando i cittadini tedeschi nati all'estero dopo il 31.12.1999 hanno a loro volta dei figli, anch'essi nati all'estero.

Foglio informativo sulla non acquisizione della cittadinanza tedesca per bambini nati all'estero da genitori tedeschi

Tutti i motivi di acquisizione della cittadinanza in sintesi

Nascita / Discendenza

  • come figlio, nato in costanza di matrimonio, di padre tedesco
  • come figlio, nato in costanza di matrimonio, di madre tedesca (a partire dall'01.01.1975)
  • come figlio, nato in costanza di matrimonio, di madre tedesca, nato fra il 23.05.1949 ed il 31.12.1974, esclusivamente se la madre, nel periodo compreso fra l'01.01.1975 ed il 31.12.1977, ha presentato richiesta di naturalizzazione del proprio figlio presso un'Autorità tedesca (attestazione mediante relativo atto).
  • come figlio di madre tedesca nubile, non coniugata col padre dello stesso
  • come figlio, nato dopo l'01.07.1993, di padre tedesco non coniugato con la madre dello stesso: la paternità deve essere stabilita in conformità con la legge tedesca
  • come figlio, nato prima dell'01.07.1993, di padre tedesco non coniugato con la madre dello stesso, mediante: 1) Legittimazione: su presentazione di un riconoscimento di paternità valido ai sensi della legge tedesca e se i genitori hanno contratto matrimonio prima del 30.06.1998 / 2) Dichiarazione attestante la volontà di acquisire la cittadinanza tedesca. Requisiti: a) riconoscimento di paternità valido ai sensi della legge tedesca, b) tre anni di residenza legale in Germania, c) la dichiarazione deve essere resa prima del 23° anno di età.
  • a causa di un'adozione effettiva da parte di un/a cittadino/a tedesco/a (a partire dall'01.01.1977). Il bambino adottato non deve aver compiuto 18 anni al momento dell'adozione.
  • come figlio di genitori stranieri, nato in Germania, se almeno uno dei genitori vive legalmente in Germania da più di cinque anni
  • come moglie di un cittadino tedesco sposato prima del 31.03.1953.

Possibilità di acquisizione della cittadinanza tedesca per figli di genitori stranieri, che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca alla nascita (Erklärungserwerb nach § 5 StAG)

Il quarto decreto di modifica della legge sulla cittadinanza tedesca, entrata in vigore il 20.08.2021, ha istituito un diritto di dichiarazione di dieci anni (§ 5 StAG), secondo cui i figli di almeno un genitore tedesco, nati dopo il 23.05.1949 (anno dell'entrata in vigore della Legge Fondamentale), i quali sono stati privati dell'acqusizione della cittadinaza tedesca per via della legge sulla cittadinanza dell'epoca (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz - RuStAG), hanno ora la possibilità di acquisire la cittadinanza tedesca mediante una semplice dichiarazione da rendere presso l'Ufficio Cittadinanza tedesco di competenza. La possibilità di naturalizzazione sussiste anche per i loro discendenti.

Possono beneficiare di quanto descritto le seguenti persone nate dopo il 23.05.1949:

  1. figli di un genitore tedesco, che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca alla nascita (figli di madre tedesca e padre straniero, nati in costanza di matrimonio prima dell'01.01.1975 / figli di padre tedesco e madre straniera, nati fuori dal matrimonio prima dell'01.07.1993),
  2. figli di madre originariamente tedesca, che prima della nascita dei figli ha perso la propria cittadinanza tedesca per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero prima dell'01.04.1953 (§ 17 Nr. 6 RuStAG a.F.),
  3. figli che, prima dell'01.04.1953, hanno perso la cittadinanza tedesca acquisita alla nascita, a causa di una legittimazione da parte di un cittadino straniero, riconosciuta ai sensi della legge tedesca (§ 17 Nr. 5 RuStAG a.F.),                
  4. discendenti delle persone qui descritte ai numeri 1-3

Coloro che hanno residenza abituale all'estero possono rendere tale dichiarazione direttamente presso il Ministero Federale d'Amministrazione (Bundesverwaltungsamt) oppure presso la Rappresentanza Diplomatica estera di competenza. Se vengono soddisfatti tutti i requisiti, la dichiarazione diventa effettiva al momento del ricevimento della stessa da parte dell'Ufficio Cittadinanza tedesco competente (il Bundesverwaltungsamtossia, in caso di residenza all'estero).

Informazioni dettagliate sulla dichiarazione di naturalizzazione sono reperibili sul sito internet del Bundesverwaltungsamt.

Naturalizzazione

Solitamente, un processo di naturalizzazione è applicabile solo sul territorio tedesco dopo una residenza legale in Germania di almeno 5 anni. Per chi si è integrato particolarmente bene, la naturalizzazione è possibile anche dopo soli 3 anni. Il tempo di residenza legale minimo previsto per coniugi di cittadini tedeschi è solitamente più breve. Per la naturalizzazione è necessario dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua tedesca, si deve inoltre fare un test, mediante il quale il candidato dimostra di conoscere l'ordinamento giuridico e sociale e le condizioni di vita in Germania. Altri requisiti sono la mancanza di precedenti penali e la fedeltà alla Costituzione. La condanna per un reato di antisemitismo, razzismo, xenofobia o altri reati contro l'umanità, indipendentemente dalla pena specifica, costituiscono un ostacolo alla naturalizzazione. Il candidato deve anche essere in grado di mantenersi autonomamente. Gli Uffici Cittadinanza delle città e dei distretti indipendenti sono responsabili di fornire informazioni sul processo di naturalizzazione all'interno del Paese.

Per chi non risiede in Germania, il processo di naturalizzazione è applicabile solo eccezionalmente. Il Ministero Federale d'Amministrazione (Bundesverwaltungsamt), che decide in merito alle richieste, verifica se sussiste un interesse da parte dello Stato per la naturalizzazione di ogni singolo. Gli interessi privati vengono valutati solo marginalmente.

La richiesta deve essere presentata presso la Rappresentanza Diplomatica tedesca di competenza, la quale inoltra la pratica al Bundesverwaltungsamt di Colonia.

Informazioni dettagliate sull'argomento sono reperibili presso le Rappresentanze Diplomatiche tedesche di competenza oppure sul sito internet del Bundesverwaltungsamt

A meno che non vi sia prova tangibile di interesse pubblico, si sconsiglia di presentarne domanda, in quanto la stessa sarebbe a pagamento e successivamente rifiutata.

Qualora si intendesse comunque presentare richiesta, si consiglia di inviarla anticipatamente al Bundesverwaltungsamt a mezzo e-mail: Staatsangehoerigkeit@bva.bund.de.

1. Naturalizzazione di ex cittadini tedeschi (naturalizzazione discrezionale)

Le informazioni sulla possibilità di riacquisire la cittadinanza tedesca dopo la perdita della stessa, avendo richiesto una cittadinanza straniera, sono reperibili sul sito internet del Bundesverwaltungsamt

2. Possibilità di naturalizzazione con procedimento semplificato per figli di genitori tedeschi, che non hanno acquisito la cittadinnaza tedesca alla nascita

Per le persone nate prima del 24.05.1949, che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca alla nascita, a causa della disparità di trattamento specifica per genere prevista dalla legge sulla cittadinanza dell'epoca, e per i loro discendenti esiste la possibilità di naturalizzazione ai sensi dell'art. 14 StAG fino al taglio generazionale introdotto l'01.01.2000 ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge sulla cittadinanza (StAG). Essa stabilisce che i bambini nati all'estero, i cui genitori sono anch'essi nati all'estero dopo il 31.12.1949, possono essere naturalizzati solo sulla base di specifiche condizioni. Ulteriori informazioni

3. Naturalizzazione per risarcimento

a) Diritto alla naturalizzazione ai sensi dell'art. 116 comma 2 della Legge Fondamentale

I perseguitati dal regime nazista ed i loro discendenti, a cui è stata forzatamente revocata la cittadinanza, possono essere nuovamente naturalizzati in Germania. Una decisione della Corte Costituzionale Federale ha ampliato la cerchia degli aventi diritto.

Per i perseguitati dal regime nazista, ai quali è stata revocata la cittadinanza tedesca per motivi politici, razziali o religiosi, nel periodo compreso fra il 30.01.1933 e l'08.05.1945, esistono disposizioni speciali. Queste persone ed i loro discendenti hanno diritto alla naturalizzazione per risarcimento secondo l'art. 116 comma 2 capoverso 1 della Legge Fondamentale.

Informazioni dettagliate su questo argomento sono reperibili sul sito internet del Bundesverwaltungsamt

Con sentenza della Corte Costituzionale Federale del 20.05.2020 - 2 BvR 2628/18 la cerchia degli aventi diritto è stata ampliata.

A partire da subito, secondo l'art. 116 comma 2 capoverso 1 della Legge Fondamentale, contano come discendenti anche le seguenti persone

  • figli nati in costanza di matrimonio prima dell'01.04.1953, di madre tedesca, alla quale è stata forzatamente revocata la cittadinanza, e padre straniero
  • figli nati fuori dal matrimonio prima dell'01.07.1993 di padre tedesco al quale è stata forzatamente revocata la cittadinanza, e madre straniera

Anche i discendenti delle suddette persone hanno diritto alla naturalizzazione.

Le persone qui interessate, la cui richiesta di naturalizzazione secondo l'art. 116 comma 2 capoverso 1 della Legge Fondamentale è stata in precedenza rifiutata, a causa delle disposizioni finora in vigore, possono presentare in maniera informale una nuova richiesta. L'Ambasciata / il Consolato Generale sono a disposizione per aiutare in tal senso.

Il 30.08.2019, il Ministero Federale degli Affari Interni tedesco ha emanato due decreti che consentono un processo di naturalizzazione semplificato per i discendenti all'estero di perseguitati dal regime nazista, che non avrebbero diritto alla riacquisizione della cittadinanza tedesca secondo  l'art. 116 comma 2 della Legge Fondamentale. In data 20.08.2021 è entrata in vigore il quarto decreto sulla modifica della Legge sulla cittadinanza tedesca contenente un nuovo diritto giuridico alla naturalizzazione per risarcimento.

b) Naturalizzazione discrezionale ai sendi del § 15 della legge sulla cittadinanza tedesca

Il 20.08.2021, grazie all'entrata in vigore del quarto decreto sulla modifica della legge sulla cittadinanza tedesca, è stato introdotto un nuovo diritto giuridico alla naturalizzazione per persone che, a causa delle misure persecutorie del regime nazista, hanno perso la cittadinanza tedesca oppure non l'hanno mia acquisita e che non ne hanno già diritto ai sensi dell'art. 116 comma 2 della Legge Fondamentale (§ 15 StAG). Il diritto alla naturalizzazione vale anche per tutti i discendenti delle persone qui interessate. Ai sensi del § 15 StAG, gli aventi diritto alla naturalizzazione sono coloro che nel periodo compreso fra il 30.01.1933 e l'08.05.1945, a causa di misure persecutorie di stampo politico, razzista o religioso, hanno rinunciato, perso o mai acquisito la cittadinanza tedesca. ovvero:

  1. persone che hanno rinunciato alla cittadinanza tedesca o l'hanno persa prima del 26.02.1955, ad esempio mediante richiesta di acquisizione di una cittadinanza straniera, rinuncia su richiesta oppure matrimonio con un cittadino straniero
  2. persone escluse dall'acquisizione della cittadinnaza tedesca mediante matrimonio, legittimazione o naturalizzazione collettiva di cittadini tedeschi
  3. persone, la cui richiesta di naturalizzazione è stata rifiutata oppure, in generale, escluse da un processo di naturalizzazione, che su richiesta sarrebbe invece stato possibile,
  4. persone che hanno rinunciato alla propria residenza abituale in Germania o l'hanno persa, se questa era già stata stabilita prima del 30.01.1933 o, in presenza di figli, anche dopo tale data.

Anche i discendenti delle suddette persone hanno diritto alla naturalizzazione.

Informazioni dettagliate sulla naturalizzazione di discendenti di perseguitati dal regime nazista sono reperibili sul sito internet del Bundesverwaltungsamt. Anche la Rappresentanza Diplomatica tedesca di competenza per il Vostro luogo di residenza sarà lieta di consigliarVi.

Atto di cittadinanza - Attestazione di cittadinanza tedesca

Se, al momento della Vostra nascita, Vostro padre o Vostra erano in possesso di un passaporto tedesco valido o di un atto di cittadinanza tedesca, potete richiedere per Voi stessi il rilascio di un passaporto tedesco 

Il modulo di richiesta e la lista della documentazione necessaria sono reperibili sul presente sito internet alla voce Passaporti e documenti di riconoscimento.

In caso di prima richiesta in assoluto, si prega di informarsi preventivamente presso la Rappresentanza Diplomatica tedesca di competenza.

Se la Vostra cittadinanza tedesca deriva da nonni o bisnonni tedeschi, dovete innanzitutto richiedere un atto di cittadinanza tedesca. La verifica relativa all'avvenuta o alla mancata acquisizione della cittadinanza può essere effettuata solo se viene dimostrato un interesse legittimo a riguardo.

I relativi moduli di richiesta e tutte le informazioni sui requisiti necessari sono reperibili sul sito internet del Bundesverwaltungsamt.

Non acquisizione della cittadinanza in caso di nascita all'estero

I figli nati all'estero da genitori (entrambi o uno solo) tedeschi, i quali, a loro volta, sono nati all'estero dopo il 31.12.1999 e che al mometo della nascita dei loro figli risiedono all'estero, non acquisiscono dalla nascita la cittadinanza tedesca se acquisiscono già un'altra cittadinanza straniera. In questo caso, i bambini acquisiranno la cittadinanza tedesca esclusivamente se - entro un anno dalla nascita - i genitori faranno registrare in Germania la nascita dei figli presso un'Ufficio di Stato Civile tedesco o presso la Rappresentanza Diplomatica tedesca di competenza. La cittadinanza verrà così acquisita retroattivamente dalla nascita.

Esempio:

Nel 1999, il Signor A viene trasferito per motivi di lavoro in Spagna. Lì, in data 01.02.2000, nasce sua figlia Klara. Dopo qualche anno, la famiglia decide di ritornare in Germania. Nel 2020, Klara conosce un cittadino americano, col quale si trasferisce negli USA. Lì, in data 01.01.2024, nasce suo figlio. Anche se sua madre è tedesca, il bambino non acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita, dato che ha già acquisito automaticamente in USA la cittadinanza americana.

Affinchè il bambino acquisisca la cittadinanza tedesca, Klara o il padre del bambino dovranno presentare richiesta di registrazione in Germania della nascita del loro bambino presso l'Ufficio di Stato Civile tedesco o la Rappresentanza Diplomatica tedesca di competenza. Se tale richiesta viene presentata nei tempi stabiliti e con la documentazione al completo entro un anno della nascita del bambino, potrà essergli rilasciato un passaporto tedesco.

Attenzione: il suddetto regolamento interessa tutti i cittadini tedeschi (espatriati ed emigranti) nati all'estero, che, a loro volta, hanno figli nati all'estero, indipendentemente dal motivo e dalla durata del soggiorno all'estero.

Foglio informativo sulla non acquisizione della cittadinanza tedesca per figli nati all'estero di cittadini tedeschi

Perdita della cittadinanza tedesca

Nel periodo compreso fra l'01.01.1871 ed il 31.12.1913

Soggiorno di dieci anni all'estero senza registrazione di matricola presso un Consolato tedesco; senza una relativa registrazione, anche la moglie ed i figli minorenni (all'epoca sotto i 21 anni) di un cittadino tedesco hanno perso automaticamente la cittadinanza tedesca, qualora gli stessi abbiano vissuto con lui all'estero.

Inadempimento degli obblighi militari

Un cittadino tedesco soggetto al servizio di leva obbligatorio, nato fra il 1871 ed il 1885, con residenza all'estero, perdeva la sua cittadinanza in data 01.01.1916 se fra l'01.01.1914 e l'01.01.1916 non adempiva ai suoi obblighi militari.

Acquisizione di una cittadinanza straniera su richiesta

Con l'entrata in vigore della legge sulla modernizzazione delle normative sulla cittadinanza tedesca (Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitrechts - StARModG) in data 27.06.2024, l'acquisizione di un'altra cittadinanza straniera su richiesta non comporta più la perdita della cittadinanza tedesca. Questo vale per tutte le cittadinanze del mondo. Per questa ragione, viene omessa la procedura di rilascio di un'autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca originaria. 

Fino ad oggi, la normativa prevedeva che un cittadino tedesco perdeva la sua cittadinanza a seguito di acquisizione su propria richiesta di una cittadinanza straniera. La perdita della cittadinanza poteva essere evitata solo previo rilascio di un permesso di mantenimento della cittadinanza e solo se l'acquisizione della stessa avveniva entro due anni dal rilascio di tale permesso (fino al 31.12.1999 solo se la persona interessata non aveva residenza in Germania). Quindi, chi ha acquisito su propria richiesta una cittadinanza straniera prima dell'entrata in vigore delle nuove normative di modernizzazione, ha inevitabilmente perso la cittadinanza tedesca. In questo caso, l'unica possibilità è di presentare richiesta di naturalizzazione; le relative regole di procedura non hanno subìto modifiche. Avviso: a partire dal 28.08.2007, in caso di acquisizione di una cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea o della Svizzera, non si verifica più la perdita della cittadinanza tedesca. Per questi casi, il rilascio di un permesso di mantenimento della cittadinanza non è più necessario.

Rinuncia

In caso di possesso di più cittadinanze, i cittadini tedeschi possono rinunciare alla cittadinanza tedesca. La rinuncia alla cittadinanza tedesca attraverso revoca non è più possibile.

Ingresso nelle forze armate straniere / partecipazione ad operazioni di combattimento di organizzazioni terroristiche all'estero

I cittadini tedeschi che, di spontanea volontà e senza autorizzazione da parte delle competenti Autorità in Germannia, prestano servizio nelle forze armate o in associazioni similari di uno Stato, di cui possiedono anche la cittadinanza, perdono automaticamente la cittadinanza tedesca ai sensi dell'inerente normativa in vigore (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 StAG). A partire dal 06.07.2011, questa regola non è applicabile se si presta servizio volontario nelle forze armate di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato membro della NATO, di uno Stato membro dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) oppure nelle forze armate australiane, neozelandesi, israeliane o della Repubblica di Corea. A partire dal 09.08.2019, un cittadino tedesco perde la cittadinanza se partecipa concretamente ad operazioni di combattimento di organizzazioni terroristiche all'estero, a meno che egli non diventi successivamente apolide (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 StAG).

Altri motivi di perdita della cittadinanza

  • mediante adozione con valore giuridico in Germania da parte di un cittadino straniero dall'01.01.1977 (§ 17 Nr. 4 i.V.m. § 27 RuStAG)
  • mediante legittimazione con valore giuridico in Germania da parte di un cittadino straniero prima del 31.03.1953 (§ 17 Nr. 5 a.F. i.V.m. § 27 RuStAG)
  • mediante matrimonio di una donna tedesca con un cittadino straniero prima del 23.05.1949 (automaticamente) e nel periodo compreso fra il 23.05.1949 ed il 31.03.1953 (solo nel caso in cui la donna non diventasse poi apolide) (§ 17 Nr. 6 a.F. i.V:m. § 2 RuStAG)

Acquisizione della cittadinanza italiana

Per qualunque informazione relativa all'acquisizione della cittadinanza italiana, si prega di rivolgersi alle Autorità italiane di competenza (Prefettura).



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